CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA
1. Generalità
1.1 Le presenti Condizioni generali di fornitura (di seguito, le “Condizioni Generali di Vendita”) regolano tutti i rapporti giuridici tra le parti per quanto riguarda l’acquisto, da parte del Committente, di beni dal Fornitore e costituiscono parte integrante dei contratti sottoscritti tra il Fornitore e il Committente, salvo diversi accordi scritti.
1.2 I termini e le condizioni in conflitto con le Condizioni Generali di Vendita diventano giuridicamente vincolanti solo qualora vengano accettati esplicitamente e per iscritto dal Fornitore. In caso di disaccordo tra le previsioni di un ordine di acquisto e quelle di cui alle Condizioni Generali di Vendita, le previsioni delle Condizioni Generali di Vendita prevarranno a tutti gli effetti di contratto e di legge.
1.3 Tutte le offerte del Fornitore sono da intendersi non vincolanti. Ciò riguarda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche tutti i riferimenti contenuti in cataloghi, listini prezzi e opuscoli. L’emissione di qualsiasi ordine di acquisto da parte del Committente (di seguito l’“Ordine di Acquisto”) dovrà essere considerata dal Fornitore quale mera proposta contrattuale formulata a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 1326 c.c. e, in nessun caso, potrà dunque essere considerata quale accettazione, né in tutto né in parte, di qualsiasi proposta e/o offerta precedentemente formulata e/o sottoposta dal Fornitore. Il contratto si perfeziona solamente nel momento in cui il Committente riceve la conferma scritta dell’ordine dal Fornitore. La conferma dell’ordine è vincolante per quanto riguarda l’entità e l’esecuzione della fornitura. Le prestazioni non comprese nella conferma d’ordine saranno oggetto di separato accordo, ivi incluso con riferimento al relativo corrispettivo.
1.4 Qualsiasi accordo o dichiarazione giuridicamente rilevante dei contraenti richiede la forma scritta per la relativa validità. Sono equiparate alla forma scritta anche le dichiarazioni in forma di testo trasmesse o registrate mediante sistemi elettronici, se così concordato dai contraenti.
2. Oggetto delle forniture
L’oggetto delle forniture eseguite dal Fornitore è indicato in modo definitivo e vincolante nella conferma d’ordine, ivi compresi gli eventuali allegati, quale trasmessa dal Fornitore al Committente secondo i termini di cui all’articolo 1 che precede.
3. Prospetti e documentazione tecnica
3.1 Tutti i dati indicati in dépliant, annunci, listini prezzi, cataloghi, documenti tecnici, istruzioni di montaggi e uso nonché sul sito web del Fornitore sono forniti in via meramente esemplificativa e con riserva di modifiche e migliorie tecniche, dandosi atto che essi descrivono le qualità dei prodotti oggetto della fornitura solo se, e nella misura in cui, quanto precede è espressamente specificato nella rilevante conferma d’ordine.
3.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai documenti tecnici afferenti ai prodotti oggetto di fornitura rimangono di titolarità del Fornitore e, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore, non possono essere né riprodotti né trasmessi a terzi né utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati consegnati.
4. Prescrizioni nel Paese di destinazione
4.1 Fermo e impregiudicato quanto previsto all’articolo 4.2. che segue, il Committente si impegna a comunicare al Fornitore, al più tardi al momento dell’emissione dell’ordine, disposizioni e norme applicabili all’esecuzione della fornitura, all’uso dei prodotti oggetto di fornitura e alla sicurezza sanitaria e antinfortunistica e che devono essere osservate nel Paese di destinazione.
4.2 Il Fornitore dichiara chei prodotti oggetto di fornitura sono conformi alle normative vigenti nel Paese ove ha sede il Fornitore. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità con riferimento all’osservanza delle normative vigenti in Paesi diversi da quello in cui ha sede. Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa, azione legale, richiesta di risarcimento danni, sanzione amministrativa o penale, costo o spesa (ivi incluse le spese legali) che dovessero essere avanzate nei confronti del Fornitore da parte di autorità pubbliche, clienti del Committente o terzi, in conseguenza della non conformità dei prodotti alle normative di Paesi diversi da quello in cui ha sede il Fornitore.
5. Prezzi
5.1 Le indicazioni dei prezzi in cataloghi, opuscoli e documenti similari del Fornitore non sono vincolanti per quest’ultimo. Sono vincolanti tra i contraenti esclusivamente i prezzi indicati dal Fornitore nella conferma d’ordine.
5.2 Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA, franco stabilimento, incluso l’imballaggio, in euro, senza alcun defalco
5.3 Tutte le spese accessorie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per esempio per trasporto, assicurazione, permessi di esportazione, transito, importazione e gli altri permessi e attestazioni, sono a carico del Committente. Sono parimenti a carico del Committente le imposte, i tributi, i diritti, i dazi di ogni genere e gli altri oneri di carattere similare riscossi in relazione al contratto, che il Committente si impegna a rimborsare al Fornitore, a fronte di esibizione del relativo giustificativo, qualora sia stato quest’ultimo a corrisponderli.
5.4 Il Fornitore si riserva di incrementare i prezzi, se i salari o i prezzi della materia prima dovessero subire un incremento nel periodo intercorrente fra la sottoscrizione dello specifico contratto e l’inizio della fornitura. Inoltre, i prezzi saranno adeguatamentemodificati se il termine di consegna viene posticipato per uno dei motivi menzionati al punto 8.2, oppure se il genere o l’entità delle forniture concordate hanno subito modifiche successivamente alla conclusione del contratto rilevante, oppure se la documentazione fornita dal Committente non era corrispondente alla situazione effettiva o era incompleta.
5.5 Eventuali contestazioni sui prodotti o, in generale, sull’esecuzione del contratto non danno diritto al Committente di ritardare, sospendere o rifiutare il pagamento del corrispettivo. Per nessuna ragione, il Committente potrà promuovere azioni legali concernenti il contratto nei confronti del Fornitore qualora non abbia prima adempiuto integralmente al pagamento del corrispettivo.
6. Condizioni di pagamento
6.1 I pagamenti saranno eseguiti conformemente alle condizioni di pagamento pattuite senza defalco di sconti, spese, imposte, tasse, diritti, dazi o simili. Il Committente non ha il diritto di compensare il prezzo richiesto con eventuali contro richieste. Con riserva di accordo diverso, il termine di pagamento è di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data della fattura.
6.2 Eventuali contestazioni di fatture devono essere presentate entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura, in caso contrario le fatture si ritengono accettate.
6.3 Salvo accordo scritto diverso, le richieste del Fornitore nei confronti del Committente diventano subito esigibili, e devono essere pagate al netto dell’IVA, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. La data di esigibilità di ciascuna fattura è al tempo stesso la data di scadenza. Qualora eventuali fatture non vengano saldate entro il termine di pagamento di 30 (trenta) giorni dalla data di esigibilità, saranno dovuti gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/02, fermi il diritto del Fornitore di dichiarare il contratto risolto per inadempimento del Committente e al risarcimento del danno patito. Non è necessaria un’ulteriore messa in mora ai fini che precedono.
6.4 Qualora abbia fondato timore di non ricevere la prestazione dovuta dal Committente, il Fornitore può sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta, salvo che gli venga prestata idonea garanzia, dandosi atto che, nel caso che precede, il Fornitore può richiedere: i) il pagamento anticipato del prezzo; oppure ii) la corresponsione di un acconto; oppure iii) fideiussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea. Il Fornitore ha facoltà di sospendere le proprie prestazioni fino a quando non siano stati corrisposti i pagamenti anticipati, gli acconti o prestate le garanzie richieste. Qualora il Committente non provveda a corrispondere i pagamenti anticipati, gli acconti o a prestare le garanzie richieste entro il termine di 10 (dieci) giornidalla richiesta scritta del Fornitore, quest’ultimo avrà facoltà, a propria discrezione, di recedere senza preavviso dal contratto in essere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno
7. Riserva di proprietà
7.1 Il Fornitore rimane proprietario di tutti i prodotti oggetto di fornitura finché non abbia ricevuto per intero i pagamenti previsti dal contratto. Il Committente è tenuto a collaborare, adottando le misure necessarie e/o opportune per tutelare la proprietà del Fornitore; in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, egli autorizza il Fornitore a procedere, a spese del Committente, all’iscrizione o all’annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri o libri pubblici o repertori simili, conformemente alle leggi nazionali vigenti in materia, adempiendo a tutte le relative formalità. Per tutta la durata della riserva di proprietà, il Committente provvede, a proprie spese, alla manutenzione dei prodotti forniti e ad assicurarli a favore del Fornitore contro il furto, i guasti, l’incendio, i danni causati dall’acqua e altri rischi. Inoltre, il Committente adotterà tutte le misure necessarie per evitare che i diritti di proprietà del Fornitore subiscano pregiudizio o decadano.
8. Termini di consegna
8.1 La data di consegna è stabilita nella conferma d’ordine e decorre dalla data di ricezione di quest’ultima da parte del Committente. La data di consegna non è tassativa e, quindi, il Fornitore non può assumersi alcuna garanzia per il rispetto dei termini di consegna. Salvo diverso accordo scritto, il Committente non è legittimato a far valere diritti di alcuna sorta a causa di eventuali ritardi di consegna. Allo stesso modo l’eventuale superamento di una data di consegna non dà diritto al Committente di risolvere il contratto rilevante e/o comunque rifiutare la consegna dei prodotti.
8.2 I tempi di consegna vengono prorogati, per un periodo comunicato dal Fornitore e fintanto che perdura l’impedimento rilevante:
a) se il Fornitore non riceve – entro il termine dal medesimo indicato – i dati di cui ha necessità per l’adempimento del contratto o se il Committente li modifica in un secondo tempo, causando così un ritardo delle forniture o delle prestazioni;
b) se insorgono impedimenti che il Fornitore non può evitare nemmeno applicando la debita diligenza e ciò indipendentemente dal fatto che tali impedimenti si siano verificati presso il Fornitore, presso il Committente o presso terzi. Tali impedimenti sono rappresentati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da sospensioni della produzione, incidenti, scioperi, ritardi di consegna o difetti delle materie prime, dei semilavorati o dei prodotti finiti necessari per la realizzazione dei prodotti oggetto di fornitura, provvedimenti – o omissioni nell’adozione degli stessi – da parte delle autorità competenti, eventi naturali; se il Committente o terze persone sono in ritardo rispetto all’adempimento dei propri obblighi o se il Committente non rispetta i propri obblighi contrattuali, in particolare in punto di pagamento.
9. Imballaggio
Salvo accordo diverso, la restituzione dell’imballaggio non è accettata dal Fornitore.
10. Passaggio dei rischi
10.1 I rischi connessi all’eventuale perdita dei prodotti passeranno in capo al Committente in conformità agli INCOTERMS di volta in volta indicati in ciascuna conferma d’ordine. Il Committente si impegna pertanto, a propria cura e spese, a stipulare e a mantenere adeguata copertura assicurativa per i prodotti a decorrere dal suddetto momento di passaggio del rischio e fino alla loro completa consegna e/o utilizzo finale, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa, azione e/o rivalsa nei confronti del Fornitore per danni, perdite e/o smarrimenti verificatisi successivamente al trasferimento del rischio.
10.2 Se la spedizione subisce ritardi per colpa del Committente o dei suoi ausiliari o per motivi non imputabili al Fornitore, i rischi della distruzione accidentale degli oggetti di fornitura passano al Committente nel momento originariamente previsto per la consegna. A partire da tale momento le forniture saranno immagazzinate per conto e rischio del Committente.
11. Spedizione, trasporto.
11.1 Si dà atto e conviene cherichieste particolari in merito alla spedizione e al trasporto devono essere comunicate al Fornitore tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni dalla conferma dell’ordine. Il trasporto avviene per conto e a rischio del Committente. Eventuali contestazioni in relazione alla spedizione o al trasporto devono essere presentate immediatamente dal Committente all’ultimo vettore, al ricevimento dei prodotti oggetto fornitura e dei documenti di trasporto.
11.2 Eventuali restituzioni di merci non imputabili al Fornitore, qualora preventivamente accettate per iscritto dal Fornitore, sono conteggiate con una commissione di trattamento pari almeno al 20% del prezzo della fornitura. Le spese di restituzione sono a carico del Committente.
12. Verifica e accettazione delle forniture.
12.1 Il Fornitore provvede a controllare i prodotti oggetto di fornitura prima della spedizione nell’ambito del proprio processo certificato di garanzia della qualità.
12.2 Il Committente deve verificare le forniture entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento e notificare immediatamente per iscritto al Fornitore eventuali vizi, supportando la denuncia con idonea documentazione, anche fotografica. I diritti del Committente sono regolati in base all’articolo 13. In caso di mancata denuncia di vizi entro il predetto termine, le forniture sono considerate accettate e approvate. Per i vizi occulti, permangono i diritti del Committente derivanti dalla garanzia per vizi conformemente all’articolo 13, fermo che la denuncia dei relativi vizi dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta.
12.3 L’accettazione si ritiene avvenuta anche nel caso in cui il Committente non effettui la verifica entro il termine stabilito o il Committente rifiuti l’accettazione senza averne diritto o il Committente utilizzi i prodotti oggetto di fornitura.
12.4 A causa di vizi di qualsiasi natura riscontrati dal Committente, quest’ultimo non può vantare altri diritti e pretese all’infuori di quelli espressamente citati all’articolo 12 o all’articolo 13.
13. Garanzia, responsabilità per i vizi
13.1 Ambito della garanzia
Il Fornitore garantisce che i prodotti oggetto di fornitura sono esenti da vizi, ai sensi della normativa rilevante, e che presentano le caratteristiche e le qualità eventualmente garantite ai sensi del contratto. Se le caratteristiche non sono state garantite o pattuite, un prodotto è esente da vizi se è idoneo per l’utilizzo pattuito ai sensi del contratto o è idoneo per il normale utilizzo e presenta caratteristiche consuete per beni dello stesso tipo e che il Committente può aspettarsi in base al tipo di bene. Sussiste un vizio quando un prodotto risulta dimostrabilmente difettoso o inservibile a causa del materiale scadente o dei difetti di costruzione o esecuzione. Le indicazioni fornite dal Fornitore, dal venditore o da altri suoi ausiliari in merito alle caratteristiche del prodotto in dichiarazioni pubbliche, in particolare nella pubblicità o nella descrizione del bene, costituiscono garanzie in riferimento alle qualità delle forniture, se e solo se il Fornitore le ha espressamente definite come tali per iscritto.
13.2 Esclusione della garanzia
Sono esclusi dalla garanzia tutti i vizi e i danni che non sono dimostrabilmente dovuti a materiale scadente, difetti di costruzione o di esecuzione delle forniture, bensì a normale usura, manutenzione insufficiente, trattamento inappropriato, inosservanza delle prescrizioni per il montaggio o l’uso, eccessivo sfruttamento, mezzi di produzione inadeguati, agenti chimici o elettrolitici, nonché altre cause non imputabili al Fornitore. Lo stesso dicasi anche per l’impiego incontrollato di inibitori, l’utilizzo non verificato di agenti corrosivi o l’impiego di fluidi non conformi alle normative vigenti. Il Fornitore non si fa carico dei costi di smontaggio e rimontaggio, delle spese di viaggio e di trasporto da e verso il cantiere, i costi di installazione e i costi di terzi di ogni sorta.
13.3 Forniture e prestazioni di subfornitori
Per le forniture di prodotti realizzati in tutto o in parte da subfornitori, il Fornitore concede al Committente una garanzia limitata esclusivamente agli impegni di garanzia assunti dal subfornitore in questione nei confronti del Fornitore stesso.
13.4 Diritti del Committente in caso di vizi
In caso di vizi dei prodotti forniti, ai sensi dell’articolo 1490 c.c., il Committente ha diritto di richiedere, in prima istanza, l’esatto adempimento. Il Fornitore garantisce l’esatto adempimento, a propria discrezione e a proprie spese, sotto forma di riparazione o di fornitura sostitutiva. A titolo di sostituzione, vengono messi a disposizione del Committente prodotti di uguale valore rispetto a quelli viziati, tenuto conto che si può trattare anche di prodotti di versioni successive o di prodotti di terze parti. Il Fornitore può rifiutare l’esatto adempimento nel caso in cui comporti costi sproporzionati e/o comunque oneri irragionevoli. Se l’esatto adempimento non avviene o avviene solo in parte oppure risulta impossibile, il Committente ha diritto alla conseguente riduzione di prezzo. Se però il vizio manifestatosi fosse di gravità tale che la fornitura rilevante risulta utilizzabile soltanto in misura pari o inferiore 50% (cinquanta per cento), il Committente avrà il diritto di recedere dal contratto con riferimento alla quota parte difettosa della fornitura. In tal caso il Fornitore è tenuto a rimborsare gli importi che gli sono stati corrisposti dal Committente per la quota della fornitura interessata dal recesso.
13.5 Validità della garanzia
La garanzia è valida 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla consegna della merce o 30 (trenta) mesi dalla data di fabbricazione. Per le parti sostituite o riparate la validità della garanzia inizia nuovamente a decorrere e dura 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna delle parti di ricambio.
13.6 Esclusione di ulteriori diritti
Per i vizi di materiale, costruzione o esecuzione e per la mancanza di caratteristiche garantite, il Committente non può far valere ulteriori diritti rispetto a quelli menzionati espressamente ai precedenti articoli.
14. Risoluzione del contratto da parte del fornitore
14.1 Inadempimento del Committente
14.2 Eccessiva onerosità sopravvenuta.
Qualora, dopo la conclusione del contratto e prima del completamento delle prestazioni, eventi imprevisti dovessero rendere la prestazione del contratto eccessivamente onerosa, i contraenti si impegnano a condurre trattative secondo buona fede e correttezza, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, al fine di cercare di ripristinare l’equilibrio economico del contratto. Qualora, entro 15 (quindici) giorni dall’avvio della negoziazione non fosse raggiunta una intesa tra i contraenti, il Fornitore ha il diritto di risolvere il contratto, in tutto o in parte.
In caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto al rimborso delle forniture già effettuate e su cui impattano i predetti eventi. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento da parte del Committente a motivo della risoluzione del contratto in una tale evenienza.
Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà intendersi come evento di forza maggiore (“Evento di Forza Maggiore”) qualsiasi evento o circostanza non ragionevolmente prevedibile ovvero che sfugga al ragionevole controllo ovvero che, anche se prevedibile, non poteva essere evitato facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incendi, esplosioni, catastrofi naturali, fulmini, atti vandalici e/o terroristici, guasti agli impianti, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di stato, serrate, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà delle comunicazioni, leggi, ordini, regolamentazioni, direttive o provvedimenti amministrativi (ivi incluso anche il c.d. factum principis).
Ove si verifichi un Evento di Forza Maggiore, il Fornitore sarà esonerato dall’obbligo di adempiere finché e nella misura in cui non è in grado di eseguire gli obblighi previsti dal contratto a causa dell’Evento medesimo.
Qualora l’Evento di Forza Maggiore perduri oltre 15 (quindici), il Fornitore ha il diritto di risolvere il contratto, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Committente.
15. Esclusioni di ulteriori responsabilità del Fornitore
15.1 La responsabilità del Fornitore nei confronti del Committente per qualsiasi danno che dovesse essere sopportato da quest’ultimo in conseguenza di un inadempimento, o ritardo imputabile esclusivamente al Fornitore medesimo ai sensi di ciascun contratto, non potrà eccedere un importo pari al corrispettivo pattuito in relazione a ciascun ordine di acquisto cui l’inadempimento e/o ritardo si riferisce.
Per chiarezza, la suddetta limitazione di responsabilità, così come qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità ai sensi delle presenti Condizioni Generali, non troverà applicazione nel caso di dolo o colpa grave del Fornitore, nonché in caso di violazione da parte del medesimo di norme inderogabili di legge.
15.2 Tutti i casi di violazioni contrattuali e le relative conseguenze legali come pure tutte le pretese del Committente, indipendentemente dal motivo legale per cui vengono fatte valere, sono disciplinati in modo esaustivo dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, è esclusa, se non espressamente menzionata, qualsiasi pretesa di risarcimento, riduzione di prezzo, annullamento del contratto o recesso, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.
In nessun caso il Committente ha diritto al risarcimento di danni che non sono stati subiti quale diretta conseguenza dell’inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi assunti ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i danni derivanti da interruzioni della produzione, immobilizzazioni, perdita di ordini, mancato guadagno o altri danni indiretti.
16. Manleva
16.1 Il Committente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Fornitore, nonché i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori e aventi causa, da qualsiasi danno, perdita, costo, onere, spesa, responsabilità, sanzione o pretesa di terzi (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese legali), che dovessero derivare da – o essere comunque connessi – a: a) l’uso, la rivendita o qualsiasi altra forma di utilizzo dei prodotti rilevanti non corretto, improprio e/o non conforme alle istruzioni d’uso del Fornitore; b) l’inadempimento, totale o parziale, da parte del Committente e/o dei suoi ausiliari, degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e/o dallo specifico contratto concluso tra le parti; c) la violazione di leggi, regolamenti o diritti di terzi, imputabili al Committente e/o ai suoi ausiliari.
Resta espressamente inteso che la presente obbligazione di manleva sopravvivrà alla cessazione o risoluzione del contratto, per qualsiasi causa intervenuta.
17. Diritto di Proprietà Intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti oggetto di fornitura continueranno a rimanere di proprietà del Fornitore ovvero, a seconda del caso, del soggetto terzo legittimo titolare degli stessi che li abbia concessi in licenza al Fornitore. I diritti di cui al presente articolo sopravvivranno anche in caso di risoluzione, annullamento, scadenza e/o cessazione, per qualsiasi ragione, del relativo contratto.
18. Foro competente e diritto applicabile
18.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere con riferimento a ciascun contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Vendita, ivi inclusa con riferimento alla sua interpretazione, esecuzione o cessazione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza (Italia).
18.2 Il rapporto giuridico tra il Fornitore e il Committente è soggetto al diritto della Repubblica Italiana. Non si applicano le norme della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, firmata a Vienna l’11 aprile 1980).
